LETTERE
Contro il «buono scuola»

Oggi in gran parte dei dibattiti ricorrenti su scuola pubblica e scuola privata si stravolge la logica costituzionale utilizzando la distinzione, inesistente nella Costituzione, tra pubblico statale e pubblico non statale. Purtroppo questo artificioso e distorcente cavillo gesuitico non è stato efficacemente contrastato in radice, ed è subdolamente penetrato ad intaccare la chiara e corretta impostazione originaria presente nella Carta.

La Costituzione nell’art. 33 vede solo la scuola pubblica, sinonimo di scuola statale, e la scuola privata. Quest’ultima, che sia privata aperta al pubblico (come un bar) o privatissima tanto da rimanere interna a un gruppo di individui o di famiglie, resta privata e basta. È libera, liberissima, ma resta privata in toto anche quando è parificata, cioè quando, per concessione e non per incarico dello stato, attenendosi a standard stabiliti dalla legge, sottopone i propri allievi a esame di stato in sede con commissioni formate secondo le regole statali. Al momento della stesura della Costituzione la situazione di fatto era come quella qui descritta, e se ci fosse stato qualcosa di pubblico non statale sarebbe stato citato.

Nell’art. 33 il comma 3, che stabilisce la libertà di istituzione di scuole private, precisa senza equivoci «senza oneri per lo stato». Il successivo comma 4, senza ampliare l’area di applicazione del 3, dove stabilisce ciò che la legge deve assicurare agli alunni di scuole non statali che chiedono la parità, cita «un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali». Si noti: «trattamento scolastico» e non «economico».

Il «buono scuola» è inammissibile perché il servizio dell’istruzione pubblica è una funzione primaria indivisibile. È forse ammissibile un «buono giustizia» a favore di chi per risolvere controversie civili si rivolge ad arbitrati privati, o addirittura a chi in questioni penali per farsi giustizia da solo si rivolgesse a killers privati? È ammissibile un «buono sicurezza» a favore di chi si fa scortare da guardie private? La risposta è negativa perché si tratta di funzioni dello stato indivisibili, cioè svolte per l’intera collettività e da sostenersi da parte di questa senza parcellizzazioni.

Franco Peyretti


 
[ Indice ] [ Sommario ] [ Archivio ] [ Pagina principale ]