MILANO |
Un processo con imputati eccellenti |
Quella che segue è una sintesi redazionale di una conversazione che abbiamo avuto con Franco Giordana, presidente di sezione del Tribunale di Torino.
Gli ultimi sviluppi del processo di Milano, che vede tra gli altri imputati il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e il suo avvocato Cesare Previti, accusati di aver pagato i giudici per ottenere in un altro processo contro di loro una sentenza favorevole, meritano forse qualche considerazione. Gli avvocati degli imputati, come si sa, stanno ricorrendo a ogni possibile appiglio procedurale per impedire al processo di giungere a una sentenza. L’ultima loro mossa è stata quella di chiedere alla Corte di Cassazione di spostare il processo da Milano a Brescia perché il Tribunale di Milano non sarebbe imparziale. Il loro intento è chiaro: azzerare il processo per ricominciarlo con altri giudici. Ma l’articolo 45 dell’attuale C.P.P. (Codice di Procedura Penale), riformato nel 1989, non prevede, come invece faceva il precedente, la possibilità di spostare un processo per il semplice sospetto di parzialità del giudice, ma solo «per gravi e oggettivi motivi d’ordine pubblico». La Corte di Cassazione avrebbe perciò dovuto respingere la richiesta dei difensori, come del resto aveva già fatto altre volte in questi tredici anni per altri processi con imputati meno eccellenti, non sussistendo sicuramente pericoli per l’ordine pubblico. La Cassazione invece di rispondere sullo spostamento del processo come sarebbe stato suo compito, ha deciso di sospendere il giudizio, chiedendo alla Corte costituzionale di giudicare se l’art. 45 dell’attuale C.P.P. viola o no la Costituzione. Il vecchio C.P.P. è stato riformato con un decreto legislativo. Quando la materia su cui legiferare è molto tecnica, specialistica, complicata e composta da centinaia di articoli per cui la discussione in Parlamento sarebbe molto lunga e poco produttiva, si ricorre a un decreto legislativo. Il Parlamento approva una legge delega in cui fissa i principi, i criteri direttivi e il tempo entro cui il Governo può emettere un decreto con valore di legge, che non deve quindi essere approvata in Parlamento. La Costituzione però dice che il Governo nell’emanazione del decreto deve attenersi alla delega ricevuta. Così è successo appunto per la riforma del C.P.P. Nella legge delega che il Parlamento aveva votato, era scritto che il trasferimento di un processo doveva avvenire «per gravi e oggettivi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto» (di parzialità del giudice). A questo punto si pone la domanda: il Parlamento usando la disgiuntiva «o» al posto della congiuntiva «e» lascia al Governo la facoltà di privilegiare una sola delle due ipotesi prospettate, magari ritenendo l’altra inadeguata per la sua assoluta genericità, anche alla luce del fondamentale principio costituzionale che nessuno deve essere distolto dal giudice competente nel territorio in cui è stato commesso il presunto reato? La risposta deve essere positiva anche alla luce di precedenti sentenze della Corte costituzionale. Infatti, questa è stata la strada scelta dal Governo che nell’art. 45 incluse solo il pericolo grave all’ordine pubblico. La Cassazione evidentemente non è di questo avviso e chiede ora alla Corte costituzionale se, escludendo il «legittimo sospetto», il Governo ha violato la delega ricevuta dal Parlamento e quindi l’art. 45 debba ritenersi in contrasto con la Costituzione e perciò abrogato. Se ciò avvenisse tutta la materia dovrebbe tornare in Parlamento, dopo di ché il processo sarebbe bloccato (forse per sempre). Già attraverso questi brevi cenni ci sembra che il caso risulti molto istruttivo. Vorremmo però ancora porci tre domande. Il Presidente della Cassazione ha assegnato la richiesta di spostamento del processo alle Sezioni riunite (ben nove giudici) anziché, come d’uso, a una Sezione sola «a causa del ruolo istituzionale assunto da uno degli imputati» (Silvio Berlusconi). Ci chiediamo: gli imputati eccellenti devono avere un trattamento diverso da quello degli altri cittadini? Come mai solo ora a distanza di tredici anni dall’entrata in vigore del nuovo C.P.P., avvenuto al termine di un faticoso, articolato e complesso dibattito è sorto il dubbio sulla sua costituzionalità? Come mai durante questi tredici anni, nei numerosi casi precedenti in cui era stata chiamata a decidere su domande di spostamento di processi, mai la Cassazione aveva mostrato il minimo dubbio sulla costituzionalità dell’art.45? Intanto il processo, nonostante tutto, continua. [ ] |